GREEN LAW: I GIUDICI AMMINISTRATIVI DECRETANO LA TRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI DELL’OBBLIGO DI BONIFICA DEL SITO INQUINATO

Avv. Maurizia Venezia

Anche nel caso in cui siano passati molti anni dall’inquinamento di un sito e non sia più possibile perseguire l’autore ed obbligarlo al risanamento ambientale, l’Amministrazione piò pretendere il ripristino del sito ad opera degli eredi, in quanto il non adempimento all’ordine originariamente impartito dall’Autorità è stato giudicato dai tribunali amministrativi una condotta omissiva a carattere permanente, che può cessare solo con l’adempimento.

Questa posizione della giurisprudenza, ribadita anche da una recentissima sentenza TAR (TAR Abruzzo 20/03/2019), che non si riporta nel dettaglio per la sua grande complessità, apre scenari insperati, conferendo alle Amministrazioni, che hanno a cuore la tutela dell’ambiente, un’arma in più, quando tutto sembra perduto per morte fisica o civile dell’autore dell’abuso.

Nel caso di specie, erano stato depositati rifiuti pericolosi in modo incontrollato in discarica ed erano in corso da molto tempo infiltrazioni nelle acque di falda sottostanti, come purtroppo troppo spesso avviene.

Impartito l’ordine amministrativo di messa in sicurezza in emergenza, lo stesso non era stato osservato dalla società originariamente operante sul sito, che successivamente aveva cessato di operare direttamente, pur continuando a controllare giuridicamente ed economicamente la società che le era subentrata e che era in un secondo momento stata incorporata da altre società del gruppo, con un sistema di cd “scatole cinesi” e di complessi rapporti “infragruppo”.

Ciò tuttavia non consente agli ultimi “gestori” del sito di sottrarsi alle responsabilità di rispetto dell’ambiente in quanto l’inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne siano rimosse le cause e i parametri ambientali non siano riportati entro i limiti normativamente accettabili.

Come noto, infatti, l’art. 17 del d.lgs. 22 del 1999 “trovava applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dall’epoca, ove pure remota, alla quale dovesse farsi risalire il fatto generatore della situazione patologica”…e “anche nei confronti di responsabili dell’inquinamento che non avessero più la disponibilità delle aree danneggiate” (cfr. Consiglio di Stato sentenza 3165 del 2014; Consiglio di Stato, sentenza 6055 del 2008; Consiglio di Stato sentenza 5283 del 2007; Cassazione civile sentenza 1783 del 2000; tutte come evidenziato non smentite ma anzi richiamate espressamente dalla sentenza 1109 del 2015 del Consiglio di Stato, succitata)”.

Detto altrimenti, viene sanzionato non il comportamento inquinante precedentemente prodotto, ma la mancata rimozione dei suoi effetti, i quali permangono nonostante il fluire del tempo.

 

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